31 Ottobre 2018

Animal Health Law – Regolamento (UE) 2016/429

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2018

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1629 DELLA COMMISSIONE del 25 Luglio 2018 che modifica l’elenco delle malattie figuranti all’allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)


 

RETTIFICHE – Rettifica del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)


Il 31 Marzo 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).

Il regolamento, noto anche come “Animal Health Law“, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento pertanto si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, tranne per quanto riguarda gli articoli 270, paragrafo 1, e 274, che si applicano dalla data della sua entrata in vigore.

L’articolo 270 riguarda l’abrogazione delle decisioni 78/642/CEE, 89/455/CEE e 90/678/CEE, e le direttive 79/110/CEE, 81/6/CEE, 90/423/CEE, 92/36/CEE e 98/99/CE.

L’articolo 274 fa riferimento a misure transitorie relative alla data di adozione di taluni atti delegati e di esecuzione. Si riporta l’articolo: “Fatta salva la data di applicazione di cui all’articolo 283, la Commissione adotta gli atti delegati di cui all’articolo 31, paragrafo 5, primo comma, all’articolo 32, paragrafo 2, all’articolo 39, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 54, paragrafo 3, all’articolo 55, paragrafo 2, all’articolo 58, paragrafo 2, all’articolo 64, paragrafo 4, all’articolo 67, all’articolo 68, paragrafo 2, all’articolo 74, paragrafo 4, all’articolo 77, paragrafo 2, all’articolo 97, paragrafo 2, all’articolo 122, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 131, paragrafo 1, all’articolo 132, paragrafo 2, all’articolo 135, all’articolo 137, paragrafo 2, all’articolo 146, paragrafo 1, all’articolo 149, paragrafo 4, all’articolo 154, paragrafo 1, all’articolo 162, paragrafo 3, all’articolo 163, paragrafo 5, all’articolo 166, paragrafo 3, all’articolo 169, paragrafo 5, all’articolo 181, paragrafo 2, all’articolo 185, paragrafo 5, all’articolo 213, paragrafo 1, all’articolo 216, paragrafo 4, all’articolo 221, paragrafo 1, all’articolo 222, paragrafo 3, all’articolo 224, paragrafo 3, all’articolo 234, paragrafo 2, all’articolo 239, paragrafo 1 e gli atti di esecuzione di cui agli articoli 8 e 9 entro il 20 aprile 2019. In conformità con l’articolo 283, tali atti delegati e di esecuzione si applicano a partire dalla data di applicazione di cui allo stesso articolo. “